Frequent Questions and Answers

In questa pagina desideriamo rispondere a domande di interesse strettamente tecnico e amministrativo che vengono indirizzate al Consorzio IRICAV DUE da parte di operatori di mercato, fornitori, o di candidati fornitori per le operazioni di realizzazione della linea AV/AC Verona-Padova.

ULTIMO AGGIORNAMENTO 28 APRILE 2021

N. 28

28.04.2021

Come si modificano i requisiti per l’iscrizione alle categorie merceologiche del Sistema di Qualificazione, a seguito dell’aggiornamento del Regolamento, adottato in conformità alle recenti disposizioni di cui all’art. 49 della L. 108/2021, che ha modificato la disciplina del subappalto?

A seguito dei numerosi quesiti presentati, si riportano di seguito alcune indicazioni utili agli operatori economici interessati a presentare istanza di qualificazione per il Sistema di Qualificazione di Iricavdue.
In conseguenza dell’adeguamento del Sistema di Qualificazione alle disposizioni dell’art. 49 della L. 108/2021, che dal 01.11.2021 ha modificato la disciplina del subappalto (art. 105 D.Lgs. 50/2016), Iricavdue ha provveduto ad aggiornare il Regolamento del Sistema di Qualificazione.
Al riguardo si ricorda che possono presentare istanza di qualificazione tutti gli operatori economici in possesso di adeguati requisiti, così come precisati nel Regolamento – Parte Generale e Normativa Specifica del Sistema.

Con specifico riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si riporta di seguito il riepilogo delle categorie prevalenti – e relative classi di importo – dei 9 merceologici cui si compone il Sistema:

 

Bando

denominazione

Importo Stimato (k€)

Requisito CAT.  SOA Prevalente

1

Verona Est (aggiudicato)

62.613

OG3   VII

2

Fibbio

153.974

OG3   VIII

2 bis

Belfiore

85.400

OG3   VIII

3

Alpone

137.740

OG3   VIII

4

Lonigo

112.755

OG3   VIII

5

Montebello (aggiudicato)

228.447

OG3   VIII

6

Montecchio

75.630

OG3   VIII

7

Armamento AV

51.234

OS29  VIII

8

Barriere antirumore

68.476

OS34  VIII

L’operatore interessato a presentare istanza di qualificazione dovrà comprovare il possesso di adeguata categoria e classifica nella categoria prevalente del merceologico di interesse, mediante produzione di apposita attestazione in corso di validità, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.

Per quanto concerne ciascuna delle ulteriori categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria – così come dettagliate dal Regolamento – Normativa Specifica di ciascun merceologico – l’operatore potrà, alternativamente:

  1. comprovare il possesso di adeguata categoria e classifica mediante produzione di apposita attestazione in corso di validità, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata;
  2. dichiarare le parti di lavorazioni (categorie SOA scorporabili a qualificazione obbligatoria) che intende subappaltare (anche integralmente ai sensi dell’art. 105, co. 2 D.Lgs. 50/2016), o per le quali intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento. In tali ipotesi, al solo fine di consentire ad Iricavdue la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, l’operatore potrà servirsi degli appositi modelli allegati al Regolamento – Parte Generale.  

Per quanto concerne ciascuna delle ulteriori categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria – così come dettagliate dal Regolamento – Normativa Specifica di ciascun merceologico – si ricorda che le stesse non sono oggetto di alcuna verifica / comprova ai fini della richiesta di qualificazione.

Per quanto concerne gli ulteriori requisiti – di ordine generale, idoneità professionale, sicurezza, qualità e capacità economico-finanziaria – si rimanda a quanto precisato dal Regolamento – Parte Generale e Normativa Specifica di ciascun merceologico

N. 27

27.04.2021

Se si fa parte di un Consorzio Stabile che ha richiesto l’iscrizione ai merceologici indicati senza designare la scrivente, si chiede se la scrivente può richiedere l’iscrizione in forma individuale e, in caso di risposta positiva, in quale forma deve rendere la dichiarazione prevista nel modello?

La consorziata non designata può richiedere l’iscrizione al medesimo merceologico per cui il consorzio stabile ha richiesto l’iscrizione purché siano fatti salvi i principi posti a tutela del mercato e della libera concorrenza. Si evidenzia che tale possibilità deve invece ritenersi esclusa nel caso si tratti di consorziata designata, in virtù dell’espresso divieto sancito dall’art 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di iscrizione in forma individuale, l’impresa consorziata non designata, nella compilazione del Modello E- dichiarazione partecipazione altri consorzi”, dovrà indicare espressamente la suddetta circostanza ossia di essere una consorziata non designata di un consorzio stabile che ha richiesto la qualificazione al medesimo merceologico.

N. 26

26.04.2021

Se l’impresa concorrente decidesse di ricorrere all’avvalimento per la categoria OS21 (purchè la cat. OS21 sia comunque inferiore al 10% dell’importo a base di gara), può l’impresa concorrente ricorrere all’avvalimento OS21 per la sola quota del 70%, avendo quest’ultima l’iscrizione SOA nella categoria SOA OS21 sufficiente a qualificarsi per il 30%?

Si, non è esclusa la possibilità per l’operatore economico in possesso di una determinata categoria, ma non della classifica dell’importo richiesto, raggiungere la soglia avvalendosi di una o più imprese e cumulando i requisiti delle ausiliarie con i propri, purché nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 89 D.Lgs 50/2016.

N. 25

23.04.2021

Secondo quanto indicato all’art. 13.1 del regolamento può chiedere l’estensione della qualificazione ad altri merceologici un soggetto già qualificato? E’ possibile procedere alla qualificazione di un ulteriore merceologico “una volta che un 1° provvedimento è stato emesso nei confronti dell’Impresa”?
Nel caso in cui un’impresa chieda la qualificazione per un merceologico (ad esempio merceologico 1) per poter richiedere successivamente l’iscrizione ad un altro merceologico (ad esempio merceologico 2) è possibile farlo in qualsiasi momento o è necessario aspettare di essere qualificati al 1° merceologico richiesto?

L’operatore economico può avanzare le proprie istanze di qualificazione, per uno o più merceologici, in qualunque momento per tutto il periodo di validità del Sistema di Qualificazione.
Ciascuna istanza è autonoma e, pertanto, l’operatore economico che abbia già richiesto la qualificazione per un merceologico, può chiedere, in qualsiasi momento, la qualificazione per altro differente merceologico, senza attendere l’esito del procedimento relativo alla precedente richiesta di qualificazione; resta ferma la necessaria trasmissione – tramite la piattaforma dedicata – di tutti i modelli, dichiarazioni e documenti richiesti, con specifico riferimento a ciascuna delle istanze di qualificazione avanzate.

N. 24

21.04.2021

Con riferimento al Sistema di Qualificazione relativo all’AV, si pone il seguente quesito:
• in caso di categoria SIOS al di sotto del 10% dell’importo a base di gara, è consentito ricorrere all’istituto dell’avvalimento?
• Nel caso di risposta affermativa, se il concorrente che si è avvalso dell’avvalimento NON rimanesse aggiudicatario, l’impresa ausiliaria potrà diventare subappaltatore del Concorrente Aggiudicatario?

In merito alla prima domanda, si rileva che il ricorso all’avvalimento è escluso solo per le categorie SIOS il cui valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori (Art. 89 comma 11 D.lgs. 50/2016); pertanto, al di sotto di tale limite, deve ritenersi consentito il ricorso all’istituto in parola.

In merito al secondo quesito si conferma che un operatore economico che abbia assunto la veste di ausiliario di uno dei concorrenti non aggiudicatari potrà divenire subappaltatore del concorrente che si sia aggiudicato il contratto, ricorrendo tutte le condizioni di legge.

N. 23

13.04.2021

Nel caso in cui un operatore economico partecipasse in RTI alla gara per un merceologico per cui lo stesso si sia qualificato, ma non ne rimanesse aggiudicatario, può una delle imprese facenti parte del RTI “perdente” essere un subappaltatore del Concorrente aggiudicatario”? Nel caso in cui un operatore economico partecipasse in RTI, i documenti di ciascuna impresa mandante, in quale sezione del portale dovranno essere inseriti? Nel caso in cui un operatore economico volesse partecipare in raggruppamento temporaneo di imprese non formalmente costituito, quali siano i format dedicati per tale tipologia di operatore partecipante? Se la società è in possesso di SOA ma non per le categorie prevalenti di ogni merceologico, è possibile qualificarci ugualmente come operatori singoli e solo per la categoria per la quale siamo in possesso di SOA o se ci si debba qualificare obbligatoriamente in R.T.I. e pertanto in qualità di mandanti non coprendo le prevalenti? Per la categoria OS34 Classe IV e OS35 Classe II, di importo inferiore al 10% dell’importo di appalto, possono essere subappaltati al 100% della categoria ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, oppure fare prequalifica in RTI e/o Avvalimento? E’ possibile per un’Azienda che si è qualificata come singolo O.E. ed è stata invitata a partecipare ad una procedura di gara, presentare offerta come ATI (di cui è Mandataria)? È possibile per un’Azienda che si è qualificata come singolo O.E. ed è stata invitata a partecipare ad una procedura di gara, costituire ATI in fase di Gara con altri operatori Economici non invitati, ma qualificati nel medesimo Merceologico? È possibile per un’Azienda che si è qualificata come singolo O.E. ed è stata invitata a partecipare ad una procedura di gara, costituire ATI in fase di Gara con altri operatori Economici invitati nella medesima gara? Per poter partecipare alla qualificazione come costituenda A.T.I. la qualifica andrà presentata dalla Mandataria in nome e per conto di tutte le partecipanti? Il modello “D“ Domanda di Partecipazione dovrà essere sottoscritto da tutte le associande?

A seguito dei numerosi quesiti presentati ad Iricav Due sia da operatori singoli che in forma associata e relativamente alla fase di qualificazione e alla successiva fase di gara, si riportano di seguito alcune indicazioni utili rispetto alle domande ricorrenti, sui seguenti temi:

  • Modalità di presentazione della domanda di qualificazione e relativa documentazione;
  • Requisiti richiesti per il Sistema di qualificazione e relativa documentazione a comprova;
  • Limiti di partecipazione al sistema di qualificazione ed alla successiva fase di gara;
  • Limiti subappalto.

 

PER TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI

La procedura di qualificazione degli operatori economici si basa sulla valutazione dei requisiti di carattere generale, professionale, organizzativo e tecnico-economico previsti dal Regolamento Generale e dalla Normativa Specifica per ogni singolo merceologico.

La domanda di qualificazione al Sistema può essere presentata in qualsiasi momento per tutto il periodo di durata del Sistema stesso, ovvero, ad oggi, fino al 31/12/2025. Si evidenzia in ogni caso, che l’avvio delle prime procedure di selezione è allo stato previsto per i prossimi mesi e che a tali procedure potranno prender parte solamente gli operatori già qualificati.

Al momento è possibile formulare istanza di qualificazione per i soli merceologici pubblicati sul sito internet di Iricav Due e liberamente consultabili da chi vi abbia interesse. Qualora dovessero intervenire modifiche e/o integrazioni alla composizione del Sistema di Qualificazione, le stesse saranno rese note in conformità alle previsioni normative applicabili.

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Sistema di Qualificazione, i soggetti richiedenti la qualificazione, devono presentare a IRICAV DUE apposita domanda precisando i singoli merceologici, comprendenti le relative classi di importo, per i quali si richiede la qualificazione. La qualificazione deve avere ad oggetto ciascun merceologico e relative classi di importo, unitariamente considerato.

Dunque, l’operatore economico non può presentare domanda per qualificarsi solo in alcune delle categorie del gruppo merceologico di interesse.

In caso di subappalto, trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016; è richiesta la compilazione dell’apposito MODELLO L, con indicazione delle categorie SOA e del relativo importo che si intende subappaltare.

In merito ai requisiti richiesti per il sistema di qualificazione, ed in particolare relativamente alla richiesta di fornire CEL attestanti l’esecuzione dei lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente all’interno del merceologico di interesse, si evidenzia che non sono previsti limiti temporali al periodo da poter prendere come riferimento per il certificato di attestazione lavori. L’operatore può produrre certificati e/o dichiarazioni nel numero strettamente necessario e sufficiente all’attribuzione della classe di importo (ovvero l’importo stimato della categoria prevalente, come indicato dalla Normativa Specifica del merceologico d’interesse).

Inoltre, si evidenzia che l’operatore economico può qualificarsi anche mediante la presentazione di documentazione relativa a lavori in corso, purché tale documentazione opportunamente rilasciata dal RUP, attesti che le lavorazioni effettuate siano state completate con buon esito e siano state contabilizzate. L’operatore economico può produrre anche dichiarazioni sostitutive, redatte ai sensi del DPR 445/2000, che attestino la cifra d’affari richiesta.

 

ATI, RTI, CONSORZI (anche costituendi)

Con riferimento alla fase di qualificazione si rileva quanto segue:

  • Nel caso in cui un ATI costituenda volesse partecipare al Sistema di qualificazione, dovrà compilare la domanda di qualificazione (Modello D) nell’ apposita sezione predisposta per le RTI non ancora costituite; la domanda dovrà essere sottoscritta dalle mandanti e dalla mandataria che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere:
  1.  l’indicazione del soggetto che assumerà il ruolo di mandatario;
  2.  l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, i membri dell’ATI conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria indicata in sede di presentazione della domanda di qualificazione (si veda art. 3.5 del Regolamento Generale).

Si evidenzia che la piattaforma consente di caricare liberamente tutti i modelli e documenti richiesti / necessari nelle apposite sezioni (“Informazioni aggiuntive” e “Documenti”. In particolare:

  1.  la Sezione “Informazioni aggiuntive” consente di effettuare il download dei modelli allegati al regolamento e successivamente inserirli opportunamente compilati;
  2.  la Sezione “Documenti” consente di inserire gli ulteriori documenti richiesti dal Regolamento e dalla Normativa Specifica.

Al fine di dichiarare quanto previsto dal Regolamento e dalla Normativa Specifica di riferimento, l’operatore ha facoltà di avvalersi degli standard di modelli, eventualmente modificati e/o integrati nel rispetto della normativa predetta.

  • Per la dichiarazione dei requisiti generali, ogni membro dell’ATI costituenda (mandanti e mandataria) potrà compilare gli appositi modelli (Modelli B e C), facendoli sottoscrivere digitalmente dal proprio legale rappresentante o procuratore.

 

La dichiarazione circa i requisiti generali dovrà essere redatta secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento Generale e trasmessa attraverso il Portale Synertrade attenendosi a quanto previsto dal “Manuale Autoregistrazione Operatore economico”.

 

  • Ai fini della comprova dei requisiti tecnici ed economici ciascun membro del raggruppamento dovrà rendere disponibili gli atti e documenti richiesti dal Regolamento e dalla Normativa Specifica; il caricamento sulla piattaforma di tali atti e documenti dovrà avvenire a cura del soggetto/i deputato/i dall’ATI e dotati delle credenziali richieste dal Sistema.

Nel caso di consorzio stabile, ai fini dell’attestazione della regolare e completa esecuzione di lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente, è consentito presentare anche certificati afferenti ai consorziati designati.

Con riferimento alla fase di gara si rileva quanto segue:

  •  In ipotesi di operatore prequalificatosi in forma associata, anche costituenda, trovano applicazione l’art. 48 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e, in caso di modifiche alla composizione rispetto a quella risultante dalla domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione, l’art. 3.6 del Regolamento Generale e l’art. 12 dallo stesso richiamato.

 

  • In ipotesi di operatore prequalificatosi singolarmente non è esclusa la possibilità di partecipazione alla successiva fase di gara anche in forma associata, purché siano fatti salvi i principi di libera concorrenza a tutela del mercato.

Non è ammessa, invece, la possibilità per una impresa facente parte di un RTI, che abbia preso parte alla fase di gara e non sia risultato aggiudicatario, di divenire subappaltatore del concorrente aggiudicatario, così come espressamente sancito dall’art. 105 comma 4 D.lgs 50/2016.

N. 22

12.04.2021

E’ richiesto all’operatore economico di fornire evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente all’interno del merceologico, opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori (CEL). Nel caso di attività eseguite per privati e non rientranti nell’ambito degli appalti pubblici, la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori dovrà essere rilasciata nella forma di attestazione a cura del committente dei lavori? Si chiede a quale periodo far riferimento (ultimi dieci /cinque anni) per selezionare i CEL e se bastano solo quelli per la categoria prevalente OG3. Si chiede se possono essere presentati anche quelli del consorziato designato”.

Per quanto riguarda la prima domanda, non sono previsti limiti temporali al periodo da poter prendere come riferimento per il certificato di attestazione lavori, ciò che rileva è che l’operatore economico sia in possesso, al momento della presentazione dell’istanza di qualificazione, della documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente all’interno del merceologico di interesse.

In merito alla seconda domanda, nel caso di richiesta di qualificazione proveniente da un consorzio stabile è consentito presentare anche certificati afferenti i consorziati designati.

N. 21

Per il Modello L- subappalto è possibile anziché la lavorazione e l’importo del subappalto, indicare genericamente le categorie e la percentuale che si intende subappaltare? I documenti firmati digitalmente possono essere firmati in p7m (cades) oppure in pdf (pades)?”

Si conferma che l’operatore dovrà indicare le categorie di lavorazioni e la relativa percentuale che intende subappaltare, specificandone eventualmente il relativo importo oggetto di subappalto.

Si conferma che l’operatore economico ha la possibilità di firmare digitalmente i documenti indifferentemente, sia in p7m (cades) che in pdf (pades).

Si rammenta che, come stabilito all’art 19.2 del Regolamento Generale, il certificato di firma digitale deve essere in corso di validità e deve essere stato rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e che sia stato generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

N. 20

Le categorie considerate a qualificazione non obbligatoria, nel caso specifico del merceologico 1 categ. OS1, OS23 e OS29, possono essere interamente ricoperte con la qualifica nella categoria prevalente? Si chiede conferma se le stesse possano essere assorbite totalmente nella categoria prevalente con classifica VIII, o nel caso contrario debbano essere subappaltate al 100%.

Fermo restando quanto indicato all’art. 3.1.8 della Normativa Specifica di riferimento in merito al fatto che dette categorie non sono oggetto di verifica / comprova in sede di qualificazioneper le categorie scorporabili “a qualificazione non obbligatoria” rileva la qualificazione in possesso dell’operatore per la categoria prevalente, ove sufficientemente capiente.

N. 19

Nel regolamento – Norme Specifiche, per gli appalti superiori a 100 mln è scritto espressamente: “Ai fini della qualificazione i certificati devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente all’attribuzione della classe di importo.” Pertanto, per esempio, nel caso del lotto 3, in cui la categoria prevalente è OG3 VIII il cui importo stimato base d’asta è di € 59.085.082,55 e la cui classe di importo è l’VIII (pari a oltre € 15.494.000), i CEL che l’impresa deve presentare devono dimostrare lavori per € 15.494.000?

In riferimento al sistema di qualificazione per l’esecuzione dei lavori relativi al lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza della Linea AV/AC Verona-Padova suddiviso in 8 merceologici, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: al punto 3.1.1 del Regolamento sono riportate le categorie SOA di cui si compone l’intervento. Chiediamo se tutte le categorie indicate con “obbligo di qualificazione o subappalto qualificante” siano subappaltabili al 100%.”

N. 18

Una società per poter essere considerata in futuro come subappaltatore nei vari interventi previsti (gruppi merceologici), deve monitorare le aggiudicazioni e contattare direttamente i futuri aggiudicatari? Oppure esiste un “elenco“ o un “portale“ dei subappaltatori al quale è possibile iscriversi e qualificarsi e che verrà consultato dai futuri aggiudicatari?”

Iricav Due non ha previsto l’istituzione di un portale o un elenco per i subappaltatori, dunque la scelta degli operatori economici a cui saranno eventualmente subappaltati determinati lavori, è rimessa a valutazioni proprie dei singoli operatori, nel rispetto della normativa di riferimento.

N. 17

Per quanto riguarda i requisiti di capacità economico –finanziaria, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva o si debbano allegare CEL o contratti o fatture?

Per quanto riguarda la seconda domanda si precisa che, come indicato all’art. 21 comma 2 del Regolamento Generale, per attestare la sussistenza dei requisiti di capacità economico – finanziaria, l’operatore deve presentare documentazione idonea a comprovare la cifra d’affari in lavori eseguiti per il merceologico per cui chiede la qualificazione. Pertanto l’operatore economico può produrre anche dichiarazioni sostitutive, redatte ai sensi del DPR 445/2000, che attestino la cifra d’affari richiesta.

N. 16

01.04.2021

Nel regolamento – Norme Specifiche, per gli appalti superiori a 100 mln è scritto espressamente: “Ai fini della qualificazione i certificati devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente all’attribuzione della classe di importo.” Pertanto, per esempio, nel caso del lotto 3, in cui la categoria prevalente è OG3 VIII il cui importo stimato base d’asta è di € 59.085.082,55 e la cui classe di importo è l’VIII (pari a oltre € 15.494.000), i CEL che l’impresa deve presentare devono dimostrare lavori per € 15.494.000?”

Per gli appalti di importo superiore ai 100 mln, secondo quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento Generale e dall’art. 84 comma 7 lettera b D.lgs. 50/2016, ai fini della qualificazione l’operatore economico deve dimostrare, attraverso certificati di esecuzione lavori, di aver compiuto lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente nel merceologico per cui chiede la qualificazione.

Nel caso di specie dunque l’operatore dovrà presentare documentazione idonea rispetto alla categoria prevalente – OG3 ed alla relativa valorizzazione, nella specie Euro 59 milioni ca.

N. 14

01.04.2021

In quale area della piattaforma una Azienda iscritta alla white list può comunicarlo?

Per la comunicazione dell’iscrizione alla White List non è prevista una apposita area nella piattaforma SdQ, tuttavia l’operatore economico può dichiarare, nell’apposita sezione presente nel Modello C- Dichiarazione unica motivi di esclusione, di essere iscritta o di aver presentazione domanda di iscrizione negli elenchi dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. L’iscrizione alla white list, pur non essendo un requisito in fase di qualificazione, è un valore aggiunto notevolmente apprezzato per ridurre i tempi delle verifiche amministrative nella fase di aggiudicazione.

N. 14

29.03.2021

Ogni categoria merceologica contiene all’interno più ambiti per i quali è necessaria attestazione SOA generale o specializzata. È previsto un albo professionisti per prestazioni professionali senza obbligo di SOA?

Al momento è possibile formulare istanza di qualificazione per i soli merceologici pubblicati sul sito internet di Iricav Due e liberamente consultabili da chi vi abbia interesse.

Qualora dovessero intervenire modifiche e/o integrazioni alla composizione del Sistema di Qualificazione, le stesse saranno rese note in conformità alle previsioni normative applicabili.

N. 13

29.03.2021

Per poter presentare la domanda di qualificazione in un gruppo Merceologico, la società richiedente deve possedere, prima di ogni cosa, attestazione SOA con TUTTE le categorie lavori previste dal merceologico stesso. Una società non può presentare domanda per qualificarsi solo in alcune categorie del gruppo Merceologico (esempio nel merceologico 1 qualificarsi solo per la categoria OS12-A). Corretto?”

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Sistema di Qualificazione, i soggetti richiedenti la qualificazione, devono presentare a IRICAV DUE apposita domanda precisando i singoli merceologici, comprendenti le relative classi di importo, per i quali si richiede la qualificazione. La qualificazione deve avere ad oggetto ciascun merceologico e relative classi di importo, unitariamente considerato.

Dunque, l’operatore economico non può presentare domanda per qualificarsi solo in alcune delle categorie del gruppo merceologico di interesse.

Resta ferma la possibilità di soddisfare i requisiti tecnici richiesti anche mediante il ricorso ad avvalimento e /o subappalto, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa applicabile, dal Regolamento del Sistema di Qualificazione – Parte Generale e dalla Normativa Specifica di riferimento.

N. 12

29.03.2021

Vi saranno anche ulteriori requisiti tecnici richiesti come ad esempio specifici lavori eseguiti?

Ai fini della qualificazione, all’operatore sono richiesti i soli requisiti di ordine generale, idoneità professionale, organizzativi e tecnico-economici indicati nel Regolamento Generale e nella Normativa Specifica del merceologico di riferimento, cui si rimanda.

N. 11

29.03.2021

La scelta dell’Operatore Economico riguarda solo l’aspetto economico?

La procedura di qualificazione degli operatori economici si basa sulla valutazione dei requisiti di carattere generale, professionale, organizzativo e tecnico-economico previsti dal Regolamento Generale e dalla Normativa Specifica per ogni singolo merceologico.

Le successive procedure di affidamento che saranno indette da IRICAV DUE saranno aggiudicate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Maggiori informazioni sui criteri e modalità di valutazione saranno rese disponibili all’interno degli atti di ciascuna procedura, nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

N. 10

29.03.2021

Una società non può presentare domanda per qualificarsi solo in alcune categorie del gruppo Merceologico (esempio nel merceologico 1 qualificarsi solo per la categoria OS12-A)?

No. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Sistema di Qualificazione, i soggetti richiedenti la qualificazione, devono presentare a IRICAV DUE apposita domanda precisando i singoli merceologici, comprendenti le relative classi di importo, per i quali si richiede la qualificazione. La qualificazione deve avere ad oggetto ciascun merceologico e relative classi di importo, unitariamente considerato. Dunque, l’operatore economico non può presentare domanda per qualificarsi solo in alcune delle categorie del gruppo merceologico di interesse.

N. 9

29.03.2021

Per poter presentare la domanda di qualificazione in un gruppo Merceologico, la società richiedente deve possedere, prima di ogni cosa, attestazione SOA con TUTTE le categorie lavori previste dal merceologico stesso?

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Sistema di Qualificazione, i soggetti richiedenti la qualificazione, devono presentare a IRICAV DUE apposita domanda precisando i singoli merceologici, comprendenti le relative classi di importo, per i quali si richiede la qualificazione. La qualificazione deve avere ad oggetto ciascun merceologico e relative classi di importo, unitariamente considerato. Resta ferma la possibilità di soddisfare i requisiti tecnici richiesti anche mediante il ricorso ad avvalimento e /o subappalto, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa applicabile, dal Regolamento del Sistema di Qualificazione – Parte Generale e dalla Normativa Specifica di riferimento.

N. 8

29.03.2021

Relativamente i subappalti si possano citare solo le categorie senza entrare nel dettaglio delle lavorazioni?

Ai soli fini di consentire a IRICAV DUE la compiuta valutazione della domanda di qualificazione, l’operatore dovrà indicare le categorie di lavorazioni ed il relativo importo per le quali intende ricorrere al subappalto, avvalendosi – preferibilmente – dell’apposito modello disponibile sulla piattaforma del Sistema di Qualificazione.

N. 7

29.03.2021

Nel caso di incompletezza della documentazione c’è la richiesta una integrazione oppure si viene automaticamente scartati?

Qualora all’esito della verifica dell’istanza di qualificazione avanzata dall’operatore, ravvisi la necessità di integrazioni alla documentazione prodotta e/o alle dichiarazioni rese, IRICAV DUE provvederà ad inoltrare formale richiesta di integrazione, assegnando un congruo termine per il riscontro dell’operatore.

N. 6

29.03.2021

Potranno essere affidati anche servizi di progettazione? Il sistema di accreditamento riguarda anche operatori di servizi?

Al momento è possibile formulare istanza di qualificazione per i soli merceologici pubblicati sul sito internet di Iricav Due e liberamente consultabili da chi vi abbia interesse. Qualora dovessero intervenire modifiche e/o integrazioni alla composizione del Sistema di Qualificazione, le stesse saranno rese note in conformità alle previsioni normative applicabili.

N. 5

29.03.2021

Devono procedere alla iscrizione al SdQ IRCAV2 anche quelli che saranno i subappaltatori e fornitori degli operatori aggiudicatari?

No, non è richiesta l’iscrizione al sistema di qualificazione IRICAV DUE per i subappaltatori o per i fornitori degli operatori aggiudicatari.

N. 4

29.03.2021

Relativamente alle categorie indicate come “obbligo di qualificazione o subappalto qualificante“ (punto 3.1.1 del Regolamento “Le certificazioni SOA“) sono tutte da intendersi come subappaltabili al 100%?

Le categorie di lavorazioni di cui si compongono i vari merceologici sono subappaltabili con le modalità e nei limiti sanciti dalla normativa applicabile e, in particolare, dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Ai soli fini di consentire a IRICAV DUE la compiuta valutazione della domanda di qualificazione, l’operatore dovrà indicare le categorie di lavorazioni ed il relativo importo per le quali intende ricorrere al subappalto, avvalendosi – preferibilmente – dell’apposito modello disponibile sulla piattaforma del Sistema di Qualificazione.

N. 3

29.03.2021

In merito alla qualificazione per le gare dei lotti da 1 a 8 pubblicati nel sito, si richiede chiarimento in merito ai requisiti indicati nella Normativa specifica – Merceologico 4 all’art. 3.1.3 in quanto non è chiaro se nel caso in cui un’impresa abbia una qualifica SOA in OS21 inferiore a quella richiesta nella tabella indicata all’art. 3.1.1, che la indica con importo superiore al 10%, debba necessariamente fare ATI. Inoltre, il subappalto in predetta categoria è ammesso nel limite del 40% della categoria stessa?”

Considerata l’incidenza percentuale della categoria OS21 sull’importo totale dei lavori di cui al Merceologico 4 (>10%), al fine di potersi qualificare per il merceologico di interesse, l’impresa che non abbia la qualifica SOA in OS21 (e nella relativa classe di importo) può:

  • partecipare ad un RTI al fine di comprovare il requisito richiesto per la categoria OS21;

e/o

  •  ricorrere al subappalto nella misura massima  del 30% dell’importo della relativa categoria.

N. 2

29.03.2021

Entro quale termine è necessario qualificarsi?

La domanda di qualificazione al Sistema può essere presentata in qualsiasi momento per tutto il periodo di durata del Sistema stesso, ovvero, dal 15.03.2021 fino al 31/12/2025. Si evidenzia in ogni caso, che le procedure di selezione e di gara saranno esperite nei prossimi mesi e che a tali procedure potranno prender parte solamente gli operatori già qualificati. Le date sono fissate indicativamente nella pagina “i bandi di gara”. Le date esatte saranno rese pubbliche con congruo anticipo nella pagina AVVISI di questo sito web.

N. 1

29.03.2021

I certificati di regolare esecuzione a quale periodo devono riferirsi? Possono essere utilizzati più certificati per dimostrare il requisito in categoria prevalente pari all’importo della categoria stessa?

L’operatore economico deve possedere e produrre, al momento della presentazione dell’istanza di qualificazione, documentazione attestante la regolare e completa esecuzione dei lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente all’interno del merceologico, opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori (art 84 comma 7. lett. b del D.lgs. 50/2016; art 21.3 del Regolamento Generale). Non sono previsti limiti temporali al periodo di riferimento.

Ai fini della comprova del requisito di che trattasi, l’operatore può produrre certificati e/o dichiarazioni nel numero strettamente necessario e sufficiente all’attribuzione della classe di importo (si veda l’art 21.3 del Regolamento Generale).

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